Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare del nuovo Codice della Strada, soprattutto per via di alcuni paradossi e incongruenze a cui ci mette di fronte.
A partire dal 14 dicembre scorso, è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada promosso dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Da quel momento, e in realtà anche da prima, il nuovo codice ha fatto molto parlare di sé.
In particolare a fare notizia sono state le nuove norme più stringenti e le nuove sanzioni più salate pensate per chi infrange il codice, allo scopo di migliorare la sicurezza stradale. Uno dei temi più dibattuti, per via di alcuni paradossi intrinseci alle norme, è stato quello della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Il nuovo codice stabilisce che chiunque venga trovano positivo al test incorrerà in sanzioni molto salate, comprese multe, ritiro della patente e a volte anche conseguenze penali. Allo stesso tempo, però, alcuni hanno cominciato a protestare in merito alla modalità in cui si fa uso di queste sostanze.
Cosa dire di chi fa uso di cannabis per uso terapeutico? E di chi ha fumato una canna durante il weekend e poi risulta positivo al test il giovedì successivo? Vi sono poi altri paradossi da mettere in luce rispetto al Codice della Strada.
Uno riguarda la guida in stato di ebrezza. La legge stabilisce che le forze dell’ordine, in assenza di un incidente, non possono costringere i cittadini a recarsi in ospedale per fare le analisi del sangue e misurare il tasso alcolemico. Allo stesso tempo, invece, se si parla di test degli stupefacenti, il cittadino deve rispettare l’obbligo di fare le analisi in ogni caso. Se non vuole incorrere in conseguenze legali, infatti, non potrà rifiutarsi.
In altre parole guidare ubriachi potrebbe avere conseguenze meno gravi che guidare se qualche giorno prima abbiamo fumato una canna, ma al momento del fermo siamo perfettamente lucidi. Tutto questo nonostante la guida in stato di ebrezza comporti una media di 9 volte più incidenti che nel caso degli stupefacenti.
Un altro paradosso lo ritroviamo nell’esistenza nel Codice Penale di una scappatoia per chi risulta positivo a un tasso superiore a 0,8 g/l di alcol. Oltre questo valore, infatti, si sfocia nel penale. Ed è proprio allora che diventa possibile appellarsi alla cosiddetta particolare tenuità del fatto, che comporta l’assoluzione in caso di illeciti di minore entità.
Attenzione però, perché questa scappatoia è valida solo per chi ha un tasso superiore a 0,8. In altre parole potrebbe capitare che chi guida molto ubriaco riesca a farsi scontare la pena, mentre chi guida meno ubriaco non possa appellarsi alla stessa norma. Dal momento che, non essendo sfociato nel penale, non potrà far riferimento al Codice Penale.
Per come sono scritte le norme, insomma, oggi sono molte le incongruenze a cui appellarsi in caso di abusi nell’applicazione del codice. Nel corso dei prossimi mesi le norme subiranno sicuramente delle modifiche e delle integrazioni. Ma nel frattempo è una buona idea rispettare le regole del codice alla lettera.
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